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DAC7 in pratica: cosa dichiarano le piattaforme sui venditori

Tarik TürkerDiritto e obblighi20/12/20254 min di lettura
DAC7 in pratica: cosa comunicano le piattaforme sui venditori
Indice

Introduzione: perché la DAC7 riguarda ogni gestore di piattaforma

Dall'introduzione della direttiva (UE) 2021/514 – in breve DAC7 – le piattaforme digitali sono al centro della trasparenza fiscale. L'obiettivo della direttiva è creare regole uniformi per lo scambio automatico di informazioni sui redditi derivanti da attività online.

Che si tratti di grandi marketplace, piattaforme di prenotazione o portali di servizi: dal 1° gennaio 2023 i gestori devono trasmettere ogni anno comunicazioni dettagliate sui propri venditori alle autorità fiscali competenti.

Ogni Stato membro ha recepito la direttiva nel proprio diritto nazionale; questo articolo descrive l'attuazione tedesca. In Germania il recepimento avviene tramite la legge sulla trasparenza fiscale delle piattaforme (Plattformen-Steuertransparenzgesetz, PStTG) e le comunicazioni vengono inviate al Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), l'Ufficio federale centrale delle imposte. Lì vengono raccolte centralmente e poi trasmesse automaticamente agli altri Stati membri dell'UE. Il primo termine di comunicazione andava dal 1° al 31 gennaio 2024 e riguardava tutte le operazioni dell'anno 2023.

La base è il modello sviluppato dall'OCSE («Model Rules for Reporting by Platform Operators»), che l'UE ha ripreso quasi integralmente. L'obiettivo è chiaro: equità fiscale e tracciabilità in un'economia digitale in cui molte transazioni avvengono a livello transfrontaliero e in forma digitale.


Chi è soggetto all'obbligo di comunicazione DAC7?

Sono soggetti all'obbligo i gestori di piattaforme digitali, cioè le imprese che consentono agli utenti di svolgere attività pertinenti tramite il proprio sito web o la propria app. Tra queste rientrano:

  • Vendita di beni (ad es. su marketplace come Amazon, eBay, Etsy)
  • Locazione di beni immobili (appartamenti, case vacanza, camere, veicoli)
  • Prestazione di servizi personali (freelance, artigiani, servizi domestici)
  • Servizi di trasporto (servizi di noleggio con conducente, consegne ecc.)

Non sono interessate solo le piattaforme UE, ma anche le piattaforme extra-UE, se consentono vendite o intermediazioni con venditori o clienti residenti nell'UE. Queste piattaforme extra-UE devono registrarsi in un unico Stato membro e comunicare lì in modo centralizzato («registrazione in un unico Stato membro»).

Non sono interessati i sistemi puramente interni a un'impresa né le piattaforme che distribuiscono solo prodotti propri (senza venditori terzi).


Quali dati vengono comunicati?

L'obbligo di comunicazione comprende numerose informazioni rilevanti ai fini fiscali. Tra queste:

  1. Dati identificativi dei venditori – nome completo, indirizzo, numero di identificazione fiscale (TIN), eventualmente partita IVA, data di nascita (per le persone fisiche) o numero di registrazione (per le imprese).
  2. Dati finanziari – corrispettivo totale dell'anno, commissioni trattenute, imposte, provvigioni o rimborsi.
  3. Dati sulle transazioni – numero di transazioni, modalità di pagamento (IBAN, conto) e dettagli sulle singole prestazioni (data, importo, identificativo della piattaforma).
  4. Dati sul bene o sull'attività – per le locazioni l'indirizzo e il tipo di immobile, per i servizi il tipo di prestazione.
  5. Stato di verifica (KYC) – esiti della verifica dell'identità, comprese le prove e, se del caso, la data della verifica.

Queste informazioni vengono raccolte e verificate dai gestori di piattaforme e comunicate all'autorità fiscale ogni anno in forma strutturata (XML). In Germania il BZSt mette a disposizione a questo scopo l'interfaccia DIP (Digitaler Posteingang).


Scadenze e svolgimento della comunicazione

Il periodo di comunicazione corrisponde all'anno solare. I dati del 2024 dovevano quindi essere trasmessi entro il 31 gennaio 2025.

In Germania la trasmissione avviene esclusivamente per via elettronica tramite l'interfaccia XML pubblicata dal Ministero federale delle Finanze (BMF), la cui specifica tecnica è stata aggiornata il 15 novembre 2023. Lo schema definisce la struttura di tutti i campi, le regole di plausibilità e le somme di controllo.

Dopo la ricezione, il BZSt esegue una validazione automatizzata. I record errati o incompleti devono essere corretti e ritrasmessi entro 60 giorni. Dopo una verifica riuscita, le comunicazioni vengono inoltrate tramite il sistema di scambio UE (rete CCN/CSI) alle autorità competenti degli altri Stati membri.


Obblighi di adeguata verifica (due diligence) delle piattaforme

Prima di ogni comunicazione le piattaforme sono tenute a svolgere una procedura di adeguata verifica (KYC). Ciò significa che devono verificare l'identità e la residenza fiscale di ogni venditore, richiedere i dati mancanti e documentare le discrepanze.

La procedura segue le norme modello dell'OCSE e comprende di solito:

  • la raccolta del TIN/della partita IVA e il confronto con i formati validi
  • la verifica dell'indirizzo e dell'intestatario del conto
  • la conservazione dei registri di verifica per almeno dieci anni
  • la classificazione dei venditori non verificati come «undocumented sellers» (con un obbligo di comunicazione separato)

In caso di informazioni incomplete sono previste sanzioni – in Germania secondo il § 26 PStTG – e un obbligo di fornire informazioni al BZSt.


Fonti di errore tipiche nella pratica

Molte piattaforme sottovalutano la complessità dell'obbligo di comunicazione. Problemi frequenti:

  • TIN incompleti o codici paese divergenti
  • Account multipli dello stesso venditore non consolidati
  • Attribuzione errata di commissioni o rimborsi nei dati finanziari
  • Documentazione insufficiente delle verifiche KYC
  • Trasmissione tardiva a causa di errori tecnici dell'interfaccia

Si raccomanda una riconciliazione continua tra contabilità, report dei pagamenti e dati della piattaforma per garantire la qualità delle comunicazioni.


Cosa significa per venditori e venditori online

Anche i venditori stessi sono coinvolti: i dati comunicati dalle piattaforme possono essere confrontati dalle autorità fiscali con le dichiarazioni dei redditi. Chi, ad esempio, non dichiara i ricavi delle vendite online rischia richieste di chiarimenti o contestazioni da parte del fisco. Per i venditori seri, però, la DAC7 è un vantaggio: la direttiva porta più equità e trasparenza, perché i fatturati sommersi e le attività secondarie non dichiarate diventano visibili.


Ciò che viene comunicato dovrebbe coincidere con quanto riportato nella tua contabilità – per le vendite sui marketplace, quindi, con i numeri dei report di pagamento, vedi contabilità Amazon. Il livello successivo degli obblighi di comunicazione, la comunicazione digitale nell'ambito di ViDA, è descritto nell'articolo su ViDA.

Conclusione: la trasparenza fiscale diventa la nuova normalità

La DAC7 segna un cambio di paradigma: per la prima volta i fatturati digitali transfrontalieri vengono rilevati in un formato di dati standardizzato a livello UE. Ciò che a prima vista sembra un onere burocratico è, nel lungo periodo, un passo verso un'amministrazione fiscale più moderna e digitalmente connessa.

I gestori di piattaforme dovrebbero organizzare fin da ora i propri sistemi in modo che KYC, contabilità e processi di comunicazione si integrino in modo automatizzato. Per i venditori online la DAC7 significa che dati corretti e una contabilità ordinata sono più importanti che mai.


Fonti ufficiali

  • Direttiva (UE) 2021/514 (DAC7) – GU L 104/1 del 25/03/2021 (EUR-Lex).
  • Commissione europea: pagina informativa sulla DAC7 con spiegazioni su registrazione e obblighi di comunicazione.
  • BZSt: portale DAC7 (PStTG) – indicazioni tecniche, scadenze, FAQ (aggiornamento 2025).
  • BMF: pubblicazione del tracciato dati ufficiale del 15/11/2023 (interfaccia XML/DIP).
  • OCSE: «Model Rules for Reporting by Platform Operators» – base dell'attuazione UE.

Come proseguire

La comunicazione DAC7 spetta alle piattaforme. KudTax riconcilia le tue vendite sulle piattaforme con gli accrediti, così puoi ricostruire i numeri.

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